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       <title>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Oristano</title>
       <description><![CDATA[<article id="post-574" class="post-574 amm-trasparente type-amm-trasparente status-publish hentry">
<section class="entry-content">
<p>Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all’art. 47 del d.lgs. 33/2013</p>
<p>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato.</p>
<p>La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 comma 2 da luogo ad una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p>
<p>Alla data odierna non risultano irrogate sanzioni per mancata comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 33/2013, anche in considerazione della non applicabilità degli obblighi di cui all’art. 14 del medesimo decreto agli incarichi gratuiti degli organi dell’Ordine.</p>
<div class="entry-links">&nbsp;</div>
</section>
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       <link>https://www.omeor.it/l-ordine/amministrazione-trasparente/organizzazione/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati?format=html</link>
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