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Venerdì, 03 Aprile 2026 10:44

Fascicolo Sanitario Elettronico: cosa cambia dal 31 marzo 2026

Dal 31 marzo 2026 scatta l'obbligo di adeguamento al nuovo modello di trasmissione dei dati per strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Ecco cosa devono sapere i medici iscritti.

Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è il punto di accesso ai dati e ai documenti digitali di natura sanitaria e socio-sanitaria generati dagli eventi clinici che riguardano il paziente.

Raccoglie la storia clinica dell'assistito – referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, prescrizioni – rendendola disponibile ai professionisti sanitari di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di medicina generale, pediatri) e agli stessi cittadini.

L'obiettivo dichiarato è garantire la continuità di cura: un medico che riceve in urgenza un paziente sconosciuto potrà accedere immediatamente alla sua storia clinica, evitando esami ripetuti e decisioni terapeutiche basate su informazioni incomplete.

Le novità dal 31 marzo 2026: obbligo di alimentazione del FSE

A partire da oggi, le strutture sanitarie pubbliche e le strutture private convenzionate (accreditate) sono tenute ad adeguarsi al nuovo modello standardizzato di trasmissione dei dati. In concreto, questo comporta:

  • Adozione di un modello e di un linguaggio comuni per la condivisione dei dati clinici tra le strutture.
  • Invio del referto al FSE entro 5 giorni dalla prestazione erogata al cittadino-paziente.
  • Partecipazione all'ecosistema di interoperabilità dei dati sanitari, già attivo a livello nazionale.

Chi è tenuto all'adempimento e chi è escluso

Su questo punto è utile la precisazione fornita da Guido Marinoni, componente del Comitato centrale FNOMCeO: l'obbligo di "upload" non riguarda i medici liberi professionisti che svolgono attività privata pura.

Esempio pratico:

Se un cittadino effettua una visita privata da uno specialista in regime di pura libera professione, quest'ultimo non è obbligato a inserire alcun dato nel FSE. Mancano – sul piano giuridico e su quello pratico – gli strumenti per imporre tale obbligo.

In sintesi, lo schema degli obblighi è il seguente:

  • Strutture sanitarie pubbliche (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.): soggette all'obbligo, scadenza 31 marzo 2026.
  • Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN: soggette all'obbligo, scadenza 31 marzo 2026.
  • Medici in attività libero-professionale pura: non soggetti all'obbligo di alimentazione del FSE.

Il Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary)

Tra le novità di rilievo figura il Profilo Sanitario Sintetico (PSS), noto anche come Patient Summary: un documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Contiene le principali evidenze della storia clinica dell'assistito: allergie, patologie in corso o pregresse, terapie farmacologiche.

La FNOMCeO riconosce che la compilazione dei PSS richiederà anni prima di essere sistematicamente completata. Tra i fattori che ne rallentano l'implementazione:

  • La carenza di medici di medicina generale in numerosi territori.
  • L'elevato carico di assistiti (mediamente 1.500 per medico).
  • Il turnover generazionale: i nuovi medici non conoscono ancora i propri assistiti e necessitano di tempo per valutarne i profili.
  • La responsabilità diretta del medico, che firma il PSS: ciò richiede una valutazione accurata e non una compilazione affrettata.

I diritti del paziente nel FSE

Il cittadino accede al proprio FSE tramite identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS) e mantiene pieno controllo sui propri dati. In particolare:

  • Può consultare il fascicolo da qualunque luogo e in qualsiasi momento.
  • Può decidere se e a chi consentire la consultazione dei propri dati.
  • Può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza conseguenze sull'erogazione delle prestazioni SSN.
  • Può verificare in ogni momento chi ha avuto accesso al proprio fascicolo, sia per consultazione che per alimentazione.