Dal 31 marzo 2026 scatta l'obbligo di adeguamento al nuovo modello di trasmissione dei dati per strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Ecco cosa devono sapere i medici iscritti.
Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è il punto di accesso ai dati e ai documenti digitali di natura sanitaria e socio-sanitaria generati dagli eventi clinici che riguardano il paziente.
Raccoglie la storia clinica dell'assistito – referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, prescrizioni – rendendola disponibile ai professionisti sanitari di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di medicina generale, pediatri) e agli stessi cittadini.
L'obiettivo dichiarato è garantire la continuità di cura: un medico che riceve in urgenza un paziente sconosciuto potrà accedere immediatamente alla sua storia clinica, evitando esami ripetuti e decisioni terapeutiche basate su informazioni incomplete.
Le novità dal 31 marzo 2026: obbligo di alimentazione del FSE
A partire da oggi, le strutture sanitarie pubbliche e le strutture private convenzionate (accreditate) sono tenute ad adeguarsi al nuovo modello standardizzato di trasmissione dei dati. In concreto, questo comporta:
- Adozione di un modello e di un linguaggio comuni per la condivisione dei dati clinici tra le strutture.
- Invio del referto al FSE entro 5 giorni dalla prestazione erogata al cittadino-paziente.
- Partecipazione all'ecosistema di interoperabilità dei dati sanitari, già attivo a livello nazionale.
Chi è tenuto all'adempimento e chi è escluso
Su questo punto è utile la precisazione fornita da Guido Marinoni, componente del Comitato centrale FNOMCeO: l'obbligo di "upload" non riguarda i medici liberi professionisti che svolgono attività privata pura.
Esempio pratico:
Se un cittadino effettua una visita privata da uno specialista in regime di pura libera professione, quest'ultimo non è obbligato a inserire alcun dato nel FSE. Mancano – sul piano giuridico e su quello pratico – gli strumenti per imporre tale obbligo.
In sintesi, lo schema degli obblighi è il seguente:
- Strutture sanitarie pubbliche (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.): soggette all'obbligo, scadenza 31 marzo 2026.
- Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN: soggette all'obbligo, scadenza 31 marzo 2026.
- Medici in attività libero-professionale pura: non soggetti all'obbligo di alimentazione del FSE.
Il Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary)
Tra le novità di rilievo figura il Profilo Sanitario Sintetico (PSS), noto anche come Patient Summary: un documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Contiene le principali evidenze della storia clinica dell'assistito: allergie, patologie in corso o pregresse, terapie farmacologiche.
La FNOMCeO riconosce che la compilazione dei PSS richiederà anni prima di essere sistematicamente completata. Tra i fattori che ne rallentano l'implementazione:
- La carenza di medici di medicina generale in numerosi territori.
- L'elevato carico di assistiti (mediamente 1.500 per medico).
- Il turnover generazionale: i nuovi medici non conoscono ancora i propri assistiti e necessitano di tempo per valutarne i profili.
- La responsabilità diretta del medico, che firma il PSS: ciò richiede una valutazione accurata e non una compilazione affrettata.
I diritti del paziente nel FSE
Il cittadino accede al proprio FSE tramite identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS) e mantiene pieno controllo sui propri dati. In particolare:
- Può consultare il fascicolo da qualunque luogo e in qualsiasi momento.
- Può decidere se e a chi consentire la consultazione dei propri dati.
- Può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza conseguenze sull'erogazione delle prestazioni SSN.
- Può verificare in ogni momento chi ha avuto accesso al proprio fascicolo, sia per consultazione che per alimentazione.