CODICE DEONTOLOGICO
Codice di deontologia medica approvato in data 16 Dicembre 2006 
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono
al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno
civile che la ispirano.
Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art. 2
- Potestà e sanzioni disciplinari -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia
Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
TITOLO II
DOVERI GENERALI
DEL MEDICO
CAP. I
Libertà, indipendenza e dignità
della professione
Art. 3
- Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di
sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in
tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona.
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Art. 4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che
costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine
ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art. 5
- Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente -
Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all’utilizzo appropriato delle
risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente
vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di
lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.
Art. 6
- Qualità professionale e gestionale -
Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della
persona tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.
Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo
sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità,
utilizzazione e qualità delle cure.
Art. 7
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
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CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 8
- Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso
o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.
Art. 9
- Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione
dell'Autorità competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 10
- Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza
del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui
ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un
obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche
di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e
12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto
professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
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Art. 11
- Riservatezza dei dati personali -
Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e
particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità
del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi
ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico
deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo
nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Art. 12
- Trattamento dei dati sensibili -
Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del
paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una
preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso
dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge
ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi
nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione
peraltro,
sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove
precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in
caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 13
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la
libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente secondo criteri di equità.
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Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle
caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-
scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili.
La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora
autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente
documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la
responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 14
- Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire
all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche
attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della
qualità delle cure.
Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un
evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali
strumenti costituiscono esclusiva
riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla
identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
Art. 15
- Pratiche non convenzionali -
Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità
della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale del medico.
Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti
specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione
del consenso.
E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel
settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
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Art. 16
- Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi
dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere
un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 17
- Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a
provocarne la morte.
Art. 18
- Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere
attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 19
-Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e
gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in
ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con
i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.
Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie
conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.
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TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di
comportamento
Art. 20
- Rispetto dei diritti della persona -
Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Art. 21
- Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia
in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con
il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione
dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti
ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle
risorse.
Art. 22
- Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni
utile informazione e chiarimento.
Art. 23
- Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare
la propria sostituzione, informandone il cittadino.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo
anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
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Art. 24
- Certificazione -
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino
dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima
diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e
scientificamente corretti.
Art. 25
- Documentazione clinica -
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in
suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da
essa indicati per iscritto.
Art. 26
- Cartella clinica-
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso
del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre
registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di
arruolamento in un protocollo sperimentale.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 27
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del
rapporto tra medico e paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a
indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da
lui ritenuti idonei per le cure necessarie.
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Art. 28
- Fiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali
rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne
dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure,
previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 29
- Fornitura di farmaci -
Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso.
Art. 30
-Conflitto di interesse –
Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse
primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse
secondario.
Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca
scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di
esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e
istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
Il medico deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’importanza e
gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte
consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi
economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
Art. 31
Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
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CAPO III
Doveri di assistenza
Art. 32
- Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili-
Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga
che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla
cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali,
fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano
garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere
e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli
incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 33
- Informazione al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al
fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Art. 34
- Informazione a terzi -
L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo
quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto
stesso o di altri.
In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
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Art. 35
- Acquisizione del consenso –
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto
della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo
conto delle precedenti volontà del paziente.
Art. 36
Assistenza d’urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il
medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile.
Art. 37
- Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve
debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a
favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo
per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque
procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.
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Art. 38
- Autonomia del cittadino e direttive anticipate -
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della
dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del
soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il
caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di
mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 39
- Assistenza al malato a prognosi infausta -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve
improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-
fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di
vita e della dignità della persona.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di
sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento
terapeutico.
CAPO VI
Trapianti di organi, tessuti e cellule
Art. 40
- Donazione di organi, tessuti e cellule-
È compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche
collaborando alla idonea informazione ai cittadini.
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Art. 41
- Prelievo di organi e tessuti -
Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere
effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l’assoluto rispetto della
normativa relativa all’accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino.
Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere,
non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per
quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 42
- Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione -
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è
tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela
della salute.
Art. 43
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